Cosa è il R.O.C.

 

 

Il Registro degli Operatori della Comunicazione di seguito R. O. C., è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di assicurare l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

La convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 22 dicembre 2017 tra l’Autorità ed il Co.Re.Com. Campania ha delegato a quest’ultimo la gestione del R.o.c. per tutti gli operatori della comunicazione aventi sede legale nella Regione Campania.

 
Delibere di riferimento
▪ » Testo del Regolamento Roc (Delibera 666/08/Cons) integrato con le modifiche apportate dalle delibere:

 ▪ - Delibera n. 270/23/Cons

 
 
 
 CHI DEVE ISCRIVERSI AL ROC (Art.2, comma 1, Regolamento Roc) 
Sono obbligati all’iscrizione al Registro:

    • gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
    • fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici: 1) fornitori di servizi di media audiovisivi lineari: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi; 2) fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media e che ne determinano le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi; 3) fornitori di servizi di media radiofonici: i titolari di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
    • i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi ;
    • i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
    • le imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g); 3) le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;
    • le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
    • le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso,qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma;
    • gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
    • i soggetti esercenti l’editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
    • le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva;
    • gli operatori economici esercenti l’attività di call center: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center;
    • i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione: ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione, assegnata ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, come mero identificativo dell’utente del servizio di comunicazioni mobili e personali;
    • fornitore di servizi di intermediazione online: persona fisica o giuridica che, anche se non stabilita nel territorio nazionale, fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;
    • fornitore del motore di ricerca online: persona fisica o giuridica che, anche se non stabilita nel territorio nazionale, fornisce, od offre di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia;
    • i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi: l’impresa che fornisce uno o più dei seguenti servizi: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, ad eccezione del solo trasporto, ai sensi della normativa primaria e regolamentare


    ATTENZIONE: Non rientrano nelle categorie citate dall'Articolo 2, comma 1, Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC i seguenti soggetti:

    • micro web-tv/web-radio non provviste di capacità competitiva, ovvero quei soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) inferiore a 000 euro;
    • i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero i centri di scommesse sportive;
    • i soggetti esercenti l'attività commerciale - ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che mettono a disposizione della propria clientela computer con connessione ad internet pur non avendo come oggetto sociale principale l'attività di "servizi di comunicazione elettronica"
    • Gli Editori di libri
    • i Produttori discografici;
    • i Blogger.

 

COME CI SI ISCRIVE AL ROC

 Con l’adozione della delibera n. 393/12/CONS, l’Agcom ha disposto l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Con il nuovo sistema del Registro, operativo a partire dal 16 ottobre 2012, le domande di iscrizione e tutte le comunicazioni al Roc, dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

L'accesso agli adempimenti è consentito attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82), oppure tramite SPID o CIE.

I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) per poter accedere al portale impresainungiorno.gov.it dovranno dotarsi della Cns o dello SPID o CIE.

Infine, devono, altresì, dotarsi della CNS o SPID O CIE i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il ROC.

 

CHE COS’E’ LA CNS E COME SI OTTIENECHE COS’E’ LA CNS E COME SI OTTIENE

Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione. Viene distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB. Attualmente gli operatori residenti nella Regione Campania possono richiedere il rilascio della CNS presso le Camere di Commercio presenti sul territorio.

 

ATTENZIONE: la funzione di CNS richiede l’utilizzo di uno specifico PIN (codice di identificazione personale) da parte del titolare. Per effettuare gli adempimenti Roc è necessario configurare preliminarmente la propria CNS ed il proprio browser seguendo le istruzioni dell’ente che l’ha rilasciata. Sul portale impresa.gov sono consultabili le istruzioni generali. Configurata la propria CNS è necessario configurare il proprio profilo nel portale impresa.gov.it.

 

ENTRO QUANTO TEMPO CI SI DEVE ISCRIVERE?ENTRO QUANTO TEMPO CI SI DEVE ISCRIVERE?

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL ROC?

Le comunicazioni al ROC, di seguito elencate, si effettuano mediante la Carta Nazionale dei Servizi, accedendo al portale impresainungiorno.gov e seguendo le indicazioni ivi contenute.

  • Dichiarazioni di controllo;
  • Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni;
  • Variazioni;
  • Comunicazione annuale;
  • Cancellazione;

N.B.: I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center sono esonerati dagli obblighi di comunicazione annuale. A tutti gli altri operatori iscritti che non effettuano comunicazioni al registro da oltre tre anni consecutivi, è data comunicazione fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del Servizio, ovvero il Dirigente dell’Ufficio Registro degli operatori di comunicazione all’uopo delegato, dispone la cancellazione d’ufficio dal Registro (art. 12, comma 2, delibera 393/12/cons).

RICHIESTA CERTIFICATO ISCRIZIONE AL ROC

La richiesta di certificazione (in bollo da 16,00 euro, salvo soggetti esenti ai sensi di legge) va trasmessa in forma cartacea utilizzando il Modello 17/ROC, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa

 

individuale) in corso di validità e va inviata, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

CO.RE.COM. CAMPANIA
Via Giovanni Porzio, CDN IS. F/8
80143 NAPOLI

 

N.B.: il certificato non può essere utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con privati gestori di pubblici servizi (ART. 40 LEGGE 445/2000 MODIFICATO DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 n.183).

I soggetti iscritti potranno inoltre continuare ad autocertificare la propria iscrizione (ai sensi del

D.P.R. 445/2000).

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare il responsabile dell’Ufficio R.O.C.

Dott. Paride Vetrano – tel 0817783518 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.